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Comunicazione sugli obblighi per l’ingresso o rientro in Italia

Si comunica che, in base all’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile 2021, a partire dal 19 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021 coloro i quali intendano recarsi dall’India in Italia devono:

– compilare un’autodichiarazione, che verrà a breve sostituita da un formulario digitale di localizzazione. Da quando sarà disponibile il formulario digitale, solo nel caso in cui non sia stato tecnicamente possibile compilarlo, sarà consentito avvalersi di autodichiarazione cartacea, redatta secondo i criteri indicati all’art. 50 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021. È opportuno essere pronti a mostrare l’eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli;

– disporre di un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle quarantotto (48) ore precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica;

informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia;

sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria obbligatori per un periodo di dieci (10) giorni dall’ingresso in territorio italiano;

– raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione);

– al termine dei dieci (10) giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.

Sono previste eccezioni a tali obblighi.

ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI TEST E/O ISOLAMENTO FIDUCIARIO CON SUCCESSIVO TEST

ESENZIONE COMPLETA: Eccezioni agli obblighi di test nelle 48 ore precedenti l’arrivo, isolamento e test successivo

Fermo restando l’obbligo di compilazione dell’autodichiarazione o del formulario digitale di localizzazione e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, gli obblighi di test molecolare o antigenico nelle quarantotto (48) ore precedenti e quarantena di dieci (10) giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 DPCM 2 marzo 2021;

c) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei (36) ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

d) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi (120) ore.