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FAQ

 

FAQ

Per informazioni dettagliate sulle diverse tematiche consolari,
si consiglia di visitare il sito del Ministero degli Affari Esteri:


 

ANAGRAFE

Chi si deve iscrivere all’A.I.R.E.?
Tutti i cittadini italiani - ovunque siano nati – che risiedono fuori dal territorio nazionale. L’iscrizione all’A.I.R.E. è obbligatoria.

Come ci si iscrive all’A.I.R.E.?
La richiesta di iscrizione all'A.I.R.E. dev'essere fatta dall'interessato tramite il Consolato italiano del luogo di residenza il quale, dopo averne constatato l'effettiva permanente residenza, provvederà ad inoltrarla al Comune italiano competente.

Il Consolato, qualora abbia accertato autonomamente l’effettiva residenza nella circoscrizione può procedere all’iscrizione d’ufficio anche senza una diretta iniziativa da parte del cittadino interessato.

In ogni caso il cittadino sarà informato dell'avvenuta iscrizione all'A.I.R.E. per mezzo di un atto amministrativo del Comune, che gli sarà notificato direttamente dallo stesso Comune oppure dal Consolato italiano del luogo di residenza.

I cittadini italiani residenti al di fuori dell'Italia sono tenuti a comunicare al proprio Comune d'iscrizione anagrafica e tramite l'Ufficio Consolare del luogo di residenza, ogni variazione relativa a:               

  • indirizzo
  • cittadinanza
  • stato civile
  • composizione del nucleo familiare

La tempestiva comunicazione al Consolato dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica – oltre ad essere un dovere del cittadino – consentirà agli Uffici italiani di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all'estero, facilitando sia l’erogazione di tutti i servizi eventualmente richiesti in Italia o all'estero, sia il contatto fra Consolato e cittadini italiani residenti nella circoscrizione.

Quando devo comunicare le variazioni sopravvenute?
Ricordatevi che:

  • i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da una circoscrizione ad un'altra hanno l'obbligo di comunicare entro 90 giorni il nuovo domicilio dichiarando anche la composizione del proprio nucleo familiare;
  • i cittadini italiani che risiedono nella circoscrizione consolare hanno l'obbligo di comunicare entro 90 giorni il loro cambiamento di indirizzo;
  • i cittadini italiani che hanno fissato la residenza all'estero da oltre 90 giorni devono aggiornare presso l'Ufficio Consolare il loro indirizzo.

Si ricorda che con l'iscrizione nello schedario AIRE, l'assistenza sanitaria viene sospesa finché la persona interessata non fa rimpatrio definitivo in Italia. In caso di temporaneo rimpatrio, il cittadino italiano sprovvisto di assicurazione medica può richiedere presso il Consolato Generale un attestato per l'assistenza sanitaria. Tale certificato darà diritto alla temporanea attuazione del servizio stesso.

ASSISTENZA

Che cosa vuol dire indigente?
Si considera indigente una persona che non può provvedere, per motivi di reddito, di età, di situazione di famiglia o di salute, alle spese necessarie per la sussistenza propria e/o dei familiari a proprio carico.

Come si ottiene l'assistenza del Consolato?
Per ottenere l'assistenza è necessario far conoscere la propria situazione di grave necessità, presentandosi personalmente (in caso di impedimento potrà presentarsi un familiare, un amico o un conoscente) al Consolato, inviando una lettera o telefonando.

Il Consolato provvederà all'invio di un assistente sociale che dovrà effettuare una visita a domicilio ed una attenta analisi della situazione della persona interessata al fine di valutare la possibilità di assistenza.

Che cosa sono i sussidi?
Si tratta di somme di denaro erogate dal Consolato Generale per far fronte alle più impellenti necessità di ordine materiale dei connazionali più bisognosi. Tali sussidi (che possono essere ordinari o straordinari, a seconda dell'importo) vengono corrisposti in base alle disponibilità di bilancio e non possono rappresentare in alcun modo una prestazione a carattere continuativo, obbligatorio o di natura pensionistica.

È possibile ottenere l'assistenza sanitaria dal Consolato?
Il Consolato offre diverse forme di assistenza medico-sanitaria (cure ambulatoriali, ricoveri ospedalieri ed assistenza farmaceutica) riservate ai cittadini italiani indigenti.

Attraverso le Convenzioni stipulate dal Consolato con l'Ospedale Italiano ed altre istituzioni, i cittadini italiani, residenti nella nostra Circoscrizione, possono usufruire di cure ambulatoriali, ricoveri ospedalieri ed assistenza farmaceutica.

ADOZIONI INTERNAZIONALI

La tematica relativa alle adozioni internazionali è regolata dalla legge n.183/84 come modificata dalla legge n.476/98 di “ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja, il 29 maggio 1993” e dalla legge n°149 del 2001.
La Convenzione dell'Aja ha come scopo principale quello di stabilire garanzie affinché le adozioni internazionali si svolgano nel superiore interesse del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti dal diritto internazionale, d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie, nonché prevenire il fenomeno della sottrazione e della vendita di minori. Ne sono membri finora i seguenti Paesi: Messico, Romania, Sri Lanka, Cipro, Polonia, Spagna, Ecuador, Perù, Costa Rica, Burkina Faso, Filippine, Canada, Venezuela, Finlandia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Olanda, Francia, Colombia, Australia, El Salvador, Israele, Brasile, Austria, Cile, Panama, Italia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Germania, Slovenia, Bolivia, Bulgaria, Lussemburgo, Svizzera, India, Lettonia, Regno Unito.


Quali sono i requisiti richiesti agli aspiranti genitori adottivi?
Per ottenere l’idoneità all’adozione, occorre che:

  • la coppia sia coniugata da un minimo di tre anni (N.B. E’ accettata la convivenza more uxorio per almeno tre anni solo se documentata);
  • tra i coniugi non sussista separazione (nemmeno di fatto);
  • l’età degli adottanti superi di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando (N.B. L’adozione è possibile quando il limite massimo viene superato da uno solo degli adottanti e in misura non superiore a dieci anni);
  • gli aspiranti genitori siano valutati idonei ad educare, istruire e in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

Come si effettua la domanda di adozione? Quale documentazione va fornita e a quale autorità?
L’autorità a cui rivolgersi per un’adozione internazionale è il Tribunale per i Minorenni competente per il territorio di residenza. Gli aspiranti genitori adottivi devono rivolgersi all’ufficio di cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilità" all'adozione internazionale. Oltre alla dichiarazione, i richiedenti dovranno allegare i seguenti documenti in carta semplice:

  • Certificato di nascita;
  • Stato di famiglia;
  • Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei propri genitori, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio; (certificato di morte dei genitori se deceduti);
  • Certificato medico;
  • Certificazione del reddito: ad es. mod.101 o mod.740;
  • Certificato del Casellario giudiziale;
  • Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi non sussiste separazione personale neppure di fatto.

N.B. Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, è il Tribunale per i minorenni di Roma.

Dopo quanto tempo si ottiene l’idoneità?
Se il Tribunale per i Minorenni riscontra la manifesta carenza dei requisiti, pronuncia un decreto di inidoneità. Se invece non vi sono rilievi, il Tribunale per i Minorenni trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio-assistenziali degli Enti locali.
I servizi degli Enti locali svolgono le seguenti attività: informazione sull'adozione internazionale e le relative procedure; preparazione degli aspiranti all'adozione; acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti all'adozione, sul loro ambiente sociale, le motivazioni che li determinano, l'attitudine all'adozione.
I servizi trasmettono al Tribunale per i Minorenni una relazione sull’attività svolta entro 4 mesi dalla trasmissione della dichiarazione di disponibilità. Il Tribunale, sentiti gli aspiranti all’adozione, decide entro i due mesi successivi se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all’adozione. Il decreto ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno. Esso viene inviato alla Commissione per le Adozioni Internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.

Una volta ottenuta l’idoneità, quali passi deve intraprendere la coppia?
Entro 1 anno dal rilascio del decreto di idoneità, la coppia deve iniziare la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli Enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali. Quest’ultima, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, controlla tutto l'iter adozionale per garantire che le procedure di adozione dei minori stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione dell'Aja. La Commissione rappresenta l'Autorità Centrale italiana per l'applicazione della Convenzione dell'Aja.
Gli Enti autorizzati si fanno carico della procedura di adozione nel Paese di origine del minore, svolgendo tutte le pratiche necessarie in loco (art. 3 della legge n.184/83 come modificata dalla legge n.476/98) e curando l’abbinamento del minore stesso alla coppia. Gli Enti organizzano incontri allo scopo di informare le coppie sulle procedure nei Paesi ove operano, sulla realtà dell'adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.

Cosa si intende per “Enti autorizzati” ed è obbligatorio rivolgersi a loro per la ricerca del bambino?
Per "Enti autorizzati" si intendono gli Enti abilitati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, ai sensi dell'art.39 della legge n°184 del 1983 come modificata dalla legge n°476/1998, allo svolgimento delle procedure di adozione internazionale. Agli Enti sono assegnate tutte le funzioni relative alla procedura di una pratica di adozione internazionale, sia in Italia che all'estero: dalle prime informazioni rivolte alla coppia, agli adempimenti richiesti nel Paese di origine del minore. Prima dell’entrata in vigore della legge n°476 del 1998, la coppia che iniziava la procedura di un'adozione internazionale poteva scegliere se avvalersi o meno di un Ente autorizzato. Con la nuova legge solo gli Enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali sono legittimati ad occuparsi delle pratiche in materia di adozione internazionale, sulla base di precisi requisiti. Il loro intervento è pertanto obbligatorio.

Individuato il bambino, come si giunge alla sua adozione?
L'Ente autorizzato, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il minore da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e li assiste per tutte le visite necessarie.
Se gli incontri della coppia con il minore si concludono positivamente, viene emanato da parte della competente Autorità giudiziaria straniera il provvedimento di adozione. L’Ente autorizzato trasmette successivamente tutti gli atti relativi all’adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali, che ne verifica la correttezza formale e sostanziale.
In caso di esito positivo dei controlli, la Commissione Adozioni Internazionali rilascia l’"autorizzazione nominativa all’ingresso e alla permanenza in Italia del minore adottato" (art.39 della legge citata).
In tale contesto, il compito della nostra rete diplomatico-consolare è quello di collaborare, per quanto di competenza, con l'Ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione (art.32 punto 4 della legge n°184/1983 come modificata dalla legge n°476 del 1998). Tale attività può riguardare legalizzazione e controllo sulla documentazione, nonché l'assistenza, laddove necessario, anche attraverso l'agevolazione dei contatti con le Autorità locali (in particolare in quei Paesi che non hanno ratificato la Convenzione de L’Aja).
L’art.32 sopracitato stabilisce inoltre che i Consolati, “dopo avere ricevuto formale comunicazione della concessione da parte della Commissione, rilasciano il visto d’ingresso per adozione a beneficio del minore adottando”.

Come avviene l’ingresso del minore in Italia?
Per potere entrare in Italia, il minore adottato deve essere munito di un visto d’ingresso per adozione che viene apposto sul passaporto estero rilasciato dal Paese d'origine.
Ai fini della concessione del visto da parte della rete diplomatico-consolare, è necessario che sia pervenuta l’autorizzazione all'ingresso ed alla permanenza in Italia del minore della Commissione per le Adozioni Internazionali. La pratica di visto viene evasa nel minor tempo possibile, per venire incontro alle esigenze della coppia. L'effettivo rilascio del visto è tuttavia subordinato ai tempi tecnici di trattazione.
Ai sensi dell'art.33 della legge n°184 del 1983 come modificata dalla legge n°476 del 1998, è fatto divieto alle Autorità consolari di concedere a minori stranieri il visto d'ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione al di fuori delle ipotesi previste dalla legge stessa e senza la previa autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali.
Una volta che il minore è entrato in Italia, la Questura competente rilascia in suo favore un permesso di soggiorno per adozione.

Quando il minore diventa cittadino italiano?
La procedura di adozione si conclude con l'ordine da parte del Tribunale per i Minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile. Con la trascrizione il minore diviene cittadino italiano (art.34 punto 3 della legge n°476 del 1998).

Possono adottare le coppie italiane residenti all'estero?
L'adozione pronunciata dall'Autorità competente di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia dal Tribunale per i Minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione (art.36 della legge n°184 del 1983 come modificato dalla legge n°476/1998). Il Tribunale per i Minorenni competente è quello del luogo di ultima residenza della coppia o, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l'ultima residenza, quello di Roma.

ATTI NOTARILI

L’Ufficio Notarile del Consolato è deputato a ricevere gli atti tra vivi e quelli di ultima volontà, a curare il loro deposito ed a rilasciarne copie ed estratti.
Il servizio notarile è sempre dovuto ai cittadini italiani che si trovino all'estero in via permanente o temporanea.
Lo stesso servizio è invece facoltativo allorché:

  • siano parti dell'atto contemporaneamente cittadini italiani e stranieri;
  • siano parti dell'atto esclusivamente cittadini stranieri;
  • sia previsto da accordi internazionali;
  • l'atto debba essere fatto valere in Italia.

Il cittadino italiano all'estero può, in alternativa, formalizzare l'atto presso un pubblico notaio ufficialmente accreditato nel Paese di residenza. Successivamente, se il Paese ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1961 per l'abolizione della legalizzazione, deve provvedere a far apporre sul documento l’«apostille» da parte del'Autorità preposta nel Paese di residenza. Se il paese non ha aderito alla Convenzione suddetta, dovrà far legalizzare la firma del notaio a cura delle autorità consolari italiane.

N.B. Una differenza sostanziale tra il notaio in Italia e l'Autorità consolare è che quest’ultima deve limitare il suo consiglio, se richiesto, al campo giuridico, con speciale riguardo alla validità degli atti che le si domanda di ricevere. La sua assistenza deve limitarsi alla legalità degli atti e NON alla loro utilità economica.

I servizi notarili più frequentemente richiesti ad un Ufficio consolare sono:

  • PROCURE
  • TESTAMENTO PUBBLICO
  • ATTI PUBBLICI
  • ATTIVITÀ DI AUTENTICAZIONE

PROCURE

Che cos’è una procura?
La procura è un atto con il quale si dà la facoltà ad un’altra persona di agire in propria vece e rappresentanza ed a compiere gli atti necessari per raggiungere un determinato scopo (es. vendere, acquistare, amministrare, fare donazione, accettare donazione, costituire o sciogliere società, richiedere pubblicazioni di matrimonio, ecc.).

In quali categorie si dividono le procure?
Le procure si dividono in due categorie:

  • procure generali: con questi atti l'interessato affida al rappresentante la gestione di tutti i suoi affari, sia presenti sia futuri. La procura generale è rilasciata a tempo indeterminato.
  • procure speciali: con questi atti l'interessato affida al rappresentante la gestione di una parte dei suoi affari. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l’incarico particolare per il quale è stata rilasciata si conclude.

Dati e documenti necessari per conferire una procura

PROCURA GENERALE: un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e la residenza della persona cui si intende conferire la procura generale. (N.B. Se il richiedente è coniugato, in regime di comunione dei beni, la procura deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi).

PROCURA SPECIALE

PROCURA SPECIALE ALLE LITI: si conferisce al proprio avvocato di fiducia per essere rappresentati in giudizio in Italia. Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e la residenza della persona cui si intende conferire la procura speciale alle liti, l’indirizzo dello studio in cui esercita la professione e i dati di riferimento della causa (tribunale competente e tipo di causa).

PROCURA SPECIALE PER L’ACQUISTO O LA VENDITA DI IMMOBILI: per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento e il proprio codice fiscale; i dati anagrafici, la residenza, la professione e il codice fiscale della persona cui si intende conferire la procura; codice fiscale dell'interessato ed una dettagliata descrizione dei beni (eventualmente copia dell'estratto catastale).

PROCURA SPECIALE PER VENDITA DI AUTOVETTURE: per conferire tale procura, occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento e il proprio codice fiscale; i dati anagrafici, la residenza, la professione e il codice fiscale italiano del beneficiario della procura; libretto di proprietà dell'autovettura.

PROCURA SPECIALE A RISCUOTERE: per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento e il proprio numero di codice fiscale; i dati anagrafici, la residenza, il codice fiscale e la professione del beneficiario della procura ; numero, data di emissione e denominazione dell'Ufficio pagatore, se si tratta di vaglia postale o assegno bancario. (N.B. Nel caso di prelievo di somme da un conto corrente bancario o postale, occorre indicare il nome dell'Istituto bancario o dell'Ufficio postale, il numero del conto o del libretto di deposito e la somma che si intende far prelevare dal conto).

PROCURA SPECIALE PER ACCETTAZIONE DI EREDITA’: per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento e il proprio codice fiscale; i dati anagrafici, la residenza, la professione, il codice fiscale italiano della persona cui si intende conferire la procura; nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data di morte del defunto.

PROCURA SPECIALE PER RINUNCIA A EREDITA’: per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile in presenza di due testimoni con un documento di riconoscimento e il proprio codice fiscale; i dati anagrafici del procuratore; la residenza, la professione e il codice fiscale della persona cui si intende conferire la procura; i dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.

PROCURA SPECIALE PER ACCETTARE DONAZIONE: per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile in presenza di due testimoni con un documento di riconoscimento e il proprio numero di codice fiscale; i dati anagrafici, la residenza, la professione e il codice fiscale italiano del mandatario; i dati anagrafici e la residenza della persona che dona; descrizione dettagliata dei beni oggetto della donazione.

PROCURA SPECIALE A DONARE: per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile in presenza di due testimoni con un documento di riconoscimento e il proprio codice fiscale; i dati anagrafici, la residenza, la professione e il codice fiscale del procuratore speciale; la descrizione dettagliata dei beni (con dati catastali dell'immobile) oggetto della donazione; le generalità complete del beneficiario della donazione.

PROCURA SPECIALE PER PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI: per conferire tale procura occorre che i futuri sposi si presentino di persona all’Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento, il domicilio, la residenza, lo stato civile e la professione di entrambi; i dati anagrafici e la residenza dei due procuratori speciali.

È possibile revocare una procura?
Sì, è possibile. Colui che ha rilasciato una procura può in qualsiasi momento revocarla, a meno che nell’atto non sia stato specificato che la procura è irrevocabile. La revoca, cioè l’annullamento, può riguardare sia una procura rilasciata nel Consolato della circoscrizione presso cui l’interessato è residente, sia rilasciata presso altri Consolati o presso un notaio italiano.
Per ottenere la revoca di una procura, l’interessato deve presentarsi all’Ufficio Notarile con una copia della procura che intende revocare o in sua mancanza, con tutti i dati essenziali della medesima (ad esempio : il Consolato o il Notaio che è intervenuto nell’atto, la data del rilascio, il numero di repertorio, i dati personali completi del procuratore).
L'interessato deve provvedere per proprio conto a trasmettere la revoca al procuratore revocato ed al notaio italiano presso il quale era depositata la procura revocata.

TESTAMENTO PUBBLICO

Tra le attività proprie dell'Ufficio notarile presso un Consolato rientra la redazione di alcuni atti concernenti le dichiarazioni di ultima volontà di soggetti che si trovino all'estero.
Il testamento pubblico è la dichiarazione orale di volontà del testatore resa ad un funzionario delegato alle funzioni notarili in presenza di due testimoni e redatta in forma scritta.
Nel testamento segreto invece le funzioni del Ufficio notarile si limitano al ricevimento formale dell'atto (il cui contenuto rimane segreto) ed al suo deposito nell'Ufficio.
Il testamento olografo, infine, non necessita della stesura da parte di un funzionario dell'Ufficio notarile e può essere depositato in ogni luogo e presso chiunque. Solitamente esso viene depositato presso l'Ufficio notarile al fine di evitare la possibilità di un suo smarrimento e per assicurarne l'immediata pubblicazione alla morte del testatore.

ATTI PUBBLICI

Si tratta di una tipologia di atti giuridici (come ad esempio l'atto di donazione) per i quali la legge prevede la forma dell'atto pubblico.

ATTIVITÀ DI AUTENTICAZIONE

L'attività di autenticazione è normalmente svolta da un pubblico funzionario del Consolato ma può anche essere svolta da un funzionario delegato alle funzioni notarili. Trattasi in particolare di:

  • AUTENTICA DI FIRMA: consiste nell'attestazione da parte del pubblico funzionario della provenienza di un atto da parte del soggetto che lo ha firmato.
    Per procedere all'autenticazione della firma, è necessario presentarsi personalmente presso l’Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale .
    N.B. L’autentica di firma riguarda SOLO la firma stessa e NON il contenuto del documento.
  • AUTENTICA DI FOTOGRAFIA: a tal fine è necessario presentarsi personalmente presso l’Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento e tre fotografie uguali. 

AUTOCERTIFICAZIONE

Cosa si intende per “autocertificazione” e da quali norme è regolata in Italia?
Per "autocertificazione" si intende “la certificazione prodotta dall’interessato in sostituzione della normale certificazione” (art.2, legge. .15/1968), e rappresenta cioè la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo più semplice e con meno oneri.
Le norme sulle autocertificazioni sono contenute nella legge n.15/1968 (art. 2) e sono poi state raccolte nel più recente DPR 8/12/2000 n. 445 ("Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"), che ha ridefinito ed esteso il campo di applicabilità delle dichiarazioni sostitutive di certificati.

Chi può avvalersi della possibilità di fornire autocertificazioni?
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione è concessa a tutti i cittadini italiani e dei Paesi europei.
La facoltà di avvalersi di dichiarazioni sostitutive è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (art. 2 del D.P.R. 403/98) limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

In quali casi può essere utilizzata l’autocertificazione?
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi.
Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Quali certificati possono essere sostituiti dall’autocertificazione?
L’autocertificazione può essere sostitutiva di:

NORMALI CERTIFICAZIONI

In quali casi è possibile ricorrere all’ autocertificazione secondo la legge n.15/1968?
Secondo la legge n.15/1968, si può ricorrere all’autocertificazione nei seguenti casi:

  • data e luogo di nascita;
  • la residenza;
  • la cittadinanza;
  • il godimento dei diritti politici;
  • lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
  • lo stato di famiglia;
  • l’esistenza in vita;
  • la nascita del figlio;
  • il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • la posizione agli effetti degli obblighi militari;
  • l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione.

Di quali ulteriori certificazioni si può dare una dichiarazione sostitutiva grazie al D.P.R. n.445/2000?
Grazie al D.P.R. n. 445/2000, sono state introdotte nuove norme che allargano il numero dei casi per cui è possibile ricorrere all’autocertificazione:
titoli di studio acquisiti;
qualifiche professionali;
esami sostenuti universitari e di stato;
titoli di specializzazione;
titoli di abilitazione;
titoli di formazione;
titoli di aggiornamento;
titoli di qualificazione tecnica;
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare;
codice fiscale o partita IVA;
qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria;
stato di disoccupazione;
qualità di pensionato e categoria di pensione;
qualità di studente;
qualità di casalinga;
qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 237/64 come modificato dall’art. 22 della legge 958/86;
assenza di condanne penali;
qualità di vivenza a carico;
tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Come si può fare la dichiarazione sostitutiva di certificati?
La dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni si può fare scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive.
Inoltre, è possibile trasmettere documenti, atti e certificati per fax, per porta


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