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COVID-19. Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2021. Aggiornamento sulle regole di ingresso in Italia dall’India.

Si informa che l’attuale situazione epidemiologica in India ha comportato l’adozione di ulteriori misure relative all’arrivo in Italia dal territorio indiano.

Con l’Ordinanza del 28 aprile 2021, il Ministro della Salute ha stabilito che, a partire dal 28 aprile 2021, è vietato l’ingresso e il transito in territorio nazionale alle persone che nei quattordici (14) giorni antecedenti l’entrata in vigore dell’Ordinanza abbiano soggiornato o transitato in India. La misura, varata ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ha carattere temporaneo ed è al momento in vigore fino al 12 maggio 2021.

In base all’Ordinanza, l’ingresso su territorio nazionale e il traffico aereo dall’India sono consentiti solo a coloro che:

  1. abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore all’Ordinanza del 25 aprile 2021;
  2. siano autorizzati dal Ministero della Salute, per inderogabili motivi di necessità, all’ingresso in Italia.

Tali ingressi sono possibili a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19.

Gli aventi diritto all’ingresso sul territorio nazionale sono altresì soggetti a:

  1. obbligo di presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione che comprova di essersi sottoposti, nelle settantadue (72) ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, che abbia dato esito negativo;
  2. obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dall’India, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato in aeroporto al momento dell’arrivo;
  3. obbligo di sottoporsi – a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b) – alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di dieci (10) giorni presso i “Covid Hotel” o in altro luogo idoneo indicato dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile;
  4. obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci (10) giorni di quarantena.

L’ingresso nel territorio nazionale è altresì consentito per:

  • i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni.

Questi ultimi possono chiedere un’autorizzazione al Ministero della Salute italiano per fare ingresso in Italia in base a protocolli sanitari validati. Nel caso in cui l’autorizzazione sia concessa, tali persone potranno entrare in Italia alle seguenti condizioni:

  1. Sottoporsi a test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone, e risultato negativo, nelle quarantotto (48) ore precedenti l’ingresso in Italia;
  2. compilare il necessario formulario digitale di localizzazione;
  3. sottoporsi ad ulteriore test molecolare o antigenico, condotto a mezzo di tampone, all’arrivo in Italia, in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;
  4. isolamento nei “Covid Hotel” ovvero nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento di protezione civile;
  5. obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci (10) giorni di isolamento.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 16 aprile 2021 (formulario digitale), il divieto di ingresso e l’obbligo di isolamento per dieci (10) giorni non si applicano a equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci provenienti dall’India. Tuttavia, queste categorie di viaggiatori sono comunque soggette all’obbligo di un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Inoltre, dal momento dell’ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applica la misura dell’isolamento, nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile.

L’Ambasciata d’Italia a New Delhi e i Consolati Generali d’Italia a Calcutta e Mumbai restano a disposizione per informazioni e assistenza.

Si informa che l’attuale situazione epidemiologica in India ha comportato l’adozione di ulteriori misure relative all’arrivo in Italia dal territorio indiano.

Con l’Ordinanza del 28 aprile 2021, il Ministro della Salute ha stabilito che, a partire dal 28 aprile 2021, è vietato l’ingresso e il transito in territorio nazionale alle persone che nei quattordici (14) giorni antecedenti l’entrata in vigore dell’Ordinanza abbiano soggiornato o transitato in India. La misura, varata ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ha carattere temporaneo ed è al momento in vigore fino al 12 maggio 2021.

In base all’Ordinanza, l’ingresso su territorio nazionale e il traffico aereo dall’India sono consentiti solo a coloro che:

  1. abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore all’Ordinanza del 25 aprile 2021;
  2. siano autorizzati dal Ministero della Salute, per inderogabili motivi di necessità, all’ingresso in Italia.

Tali ingressi sono possibili a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19.

Gli aventi diritto all’ingresso sul territorio nazionale sono altresì soggetti a:

  1. obbligo di presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione che comprova di essersi sottoposti, nelle settantadue (72) ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, che abbia dato esito negativo;
  2. obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dall’India, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato in aeroporto al momento dell’arrivo;
  3. obbligo di sottoporsi – a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b) – alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di dieci (10) giorni presso i “Covid Hotel” o in altro luogo idoneo indicato dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile;
  4. obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci (10) giorni di quarantena.

L’ingresso nel territorio nazionale è altresì consentito per:

  • i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni.

Questi ultimi possono chiedere un’autorizzazione al Ministero della Salute italiano per fare ingresso in Italia in base a protocolli sanitari validati. Nel caso in cui l’autorizzazione sia concessa, tali persone potranno entrare in Italia alle seguenti condizioni:

  1. Sottoporsi a test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone, e risultato negativo, nelle quarantotto (48) ore precedenti l’ingresso in Italia;
  2. compilare il necessario formulario digitale di localizzazione;
  3. sottoporsi ad ulteriore test molecolare o antigenico, condotto a mezzo di tampone, all’arrivo in Italia, in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;
  4. isolamento nei “Covid Hotel” ovvero nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento di protezione civile;
  5. obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci (10) giorni di isolamento.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 16 aprile 2021 (formulario digitale), il divieto di ingresso e l’obbligo di isolamento per dieci (10) giorni non si applicano a equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci provenienti dall’India. Tuttavia, queste categorie di viaggiatori sono comunque soggette all’obbligo di un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Inoltre, dal momento dell’ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applica la misura dell’isolamento, nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile.

Il Consolato Generale d’Italia a Calcutta resta a disposizione per informazioni e assistenza.