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COVID-19. Ordinanza del Ministro della Salute del 7 maggio 2021. Aggiornamento sulle regole d’ingresso in territorio italiano per chi arriva dall’India

Si informa che, con l’Ordinanza del 6 maggio 2021, il Ministro della Salute ha stabilito che, a partire dal 7 maggio 2021, è vietato l’ingresso e il transito in territorio nazionale alle persone che nei quattordici (14) giorni antecedenti l’entrata in vigore dell’Ordinanza abbiano soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka. La misura, varata ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ha carattere temporaneo ed è al momento in vigore fino al 30 maggio 2021.

In base all’Ordinanza, l’ingresso su territorio nazionale e il traffico aereo dall’India sono consentiti solo:

a) ai cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia alla data del 28 aprile 2021;

b) ai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE);

c) i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni, solo previa autorizzazione del Ministero della Salute o nel rispetto di protocolli sanitari validati;

d) per ragioni umanitarie o di emergenza, su espressa autorizzazione del Ministero della Salute.

Tali ingressi sono possibili a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19.

Gli aventi diritto all’ingresso sul territorio nazionale sono altresì soggetti a:

1. l’obbligo di compilazione del formulario digitale di localizzazione;

2. l’obbligo di presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione che comprova di essersi sottoposti, nelle settantadue (72) ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, che abbia dato esito negativo;

3. l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto; in caso di esecuzione di test molecolare, il soggetto è comunque tenuto in isolamento fino all’esito dello stesso;

4. l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di dieci (10) giorni presso i “Covid Hotel” o in altro luogo idoneo indicato dall’autorità sanitaria o dall’autorità di protezione civile;

5. l’obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci (10) giorni di quarantena.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del formulario digitale di localizzazione, gli equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci provenienti dall’India sono soggette all’obbligo di un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Inoltre, dal momento dell’ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applica la misura dell’isolamento, nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dall’autorità di protezione civile.

Il Consolato Generale d’Italia a Calcutta resta a disposizione per informazioni e assistenza.