Si informa che, con l’Ordinanza del 29 luglio 2021, il Ministro della Salute ha confermato il divieto di ingresso e transito in territorio italiano fino al 30 agosto 2021 alle persone che nei quattordici (14) giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka.
In base all’Ordinanza, l’ingresso in territorio nazionale dall’India è consentito solo:
a. ai cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia alla data del 28 aprile 2021;
b. ai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE);
c. ai funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni, solo previa autorizzazione del Ministero della Salute o nel rispetto di protocolli sanitari validati, seguendo le indicazioni contenute in questa pagina;
d. per ragioni umanitarie o di emergenza, su espressa autorizzazione del Ministero della Salute, previa domanda da trasmettere al Ministero della Salute seguendo le indicazioni contenute in questa pagina.
Tali ingressi sono possibili a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19.
Gli aventi diritto all’ingresso sul territorio nazionale sono altresì soggetti a:
1. l’obbligo di compilazione del formulario digitale di localizzazione;
2. l’obbligo di presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione che comprova di essersi sottoposti, nelle settantadue (72) ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, che abbia dato esito negativo;
3. l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto; in caso di esecuzione di test molecolare, il soggetto è comunque tenuto in isolamento fino all’esito dello stesso;
4. l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di dieci (10) giorni presso i “Covid Hotel” o in altro luogo idoneo indicato dall’autorità sanitaria o dall’autorità di protezione civile;
5. l’obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci (10) giorni di quarantena.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del formulario digitale di localizzazione, gli equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci provenienti dall’India sono soggette all’obbligo di un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Inoltre, dal momento dell’ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applica la misura dell’isolamento, nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dall’autorità di protezione civile.
Per ulteriori dettagli, si invita a consultare la pagina del Ministero della Salute.
Il Consolato Generale d’Italia a Calcutta resta a disposizione per informazioni e assistenza.