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Covid19 – Ordinanza del Ministro della Salute del 29 luglio 2021. Aggiornamento sulle regole di ingresso in territorio italiano per chi arriva dall’India.

Si informa che, con l’Ordinanza del 29 luglio 2021, il Ministro della Salute ha confermato il divieto di ingresso e transito in territorio italiano fino al 30 agosto 2021 alle persone che nei quattordici (14) giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka.

In base all’Ordinanza, l’ingresso in territorio nazionale dall’India è consentito solo:

a. ai cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia alla data del 28 aprile 2021;

b. ai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE);

c. ai funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni, solo previa autorizzazione del Ministero della Salute o nel rispetto di protocolli sanitari validati, seguendo le indicazioni contenute in questa pagina;

d. per ragioni umanitarie o di emergenza, su espressa autorizzazione del Ministero della Salute, previa domanda da trasmettere al Ministero della Salute seguendo le indicazioni contenute in questa pagina.

Tali ingressi sono possibili a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19.

Gli aventi diritto all’ingresso sul territorio nazionale sono altresì soggetti a:

1. l’obbligo di compilazione del formulario digitale di localizzazione;

2. l’obbligo di presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione che comprova di essersi sottoposti, nelle settantadue (72) ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, che abbia dato esito negativo;

3. l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto; in caso di esecuzione di test molecolare, il soggetto è comunque tenuto in isolamento fino all’esito dello stesso;

4. l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di dieci (10) giorni presso i “Covid Hotel” o in altro luogo idoneo indicato dall’autorità sanitaria o dall’autorità di protezione civile;

5. l’obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci (10) giorni di quarantena.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del formulario digitale di localizzazione, gli equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci provenienti dall’India sono soggette all’obbligo di un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Inoltre, dal momento dell’ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applica la misura dell’isolamento, nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dall’autorità di protezione civile.

Per ulteriori dettagli, si invita a consultare la pagina del Ministero della Salute.

Il Consolato Generale d’Italia a Calcutta resta a disposizione per informazioni e assistenza.