Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Nuova disciplina italiana per gli arrivi dall’India

Si informa che, in base all’ordinanza del Ministro della Salute del 22 ottobre 2021, a partire dal 26 ottobre e fino al 15 dicembre 2021 l’India è inserita tra gli stati dell’Elenco E dell’allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.

L’ingresso in Italia dall’India non necessita pertanto di autorizzazione da parte del Ministero della Salute. Esso è consentito solo per i seguenti motivi:

  • lavoro;
  • salute;
  • studio;
  • assoluta urgenza;
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

L’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito in India nei 14 giorni precedenti, è comunque consentito:

  • ai cittadini italiani/UE/Schengen e ai loro familiari nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari;
  • alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile, anche se non conviventi, con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner in Italia;
  • ad atleti, giudici e commissari di gara, rappresentati della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, se riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP).

L’ingresso in Italia dall’India per motivi di turismo non è consentito.

Per l’ingresso in Italia dall’India è obbligatorio adempiere:

  • alla compilazione del Passenger Locator Form prima dell’ingresso in Italia;
  • al test con tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo (i minori di età inferiore ai sei anni sono esentati);
  • alla comunicazione immediata del proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio (si veda questa pagina);
  • al trasferimento presso la propria destinazione esclusivamente con mezzo privato;
  • all’isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per dieci giorni;
  • all’ulteriore test con tampone molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario di dieci giorni.

Purché non insorgano sintomi di COVID-19, chi entra in Italia dall’India può beneficiare di specifiche deroghe alle seguenti misure di prevenzione:

  1. deroga al tampone eseguito entro le 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia, dall’isolamento fiduciario e dal tampone di fine isolamento;
  2. deroga all’isolamento fiduciario e dal tampone di fine isolamento.

Per l’attivazione delle deroghe descritte ai punti 1 e 2 è sufficiente la compilazione di un’autodichiarazione. Per l’elenco delle categorie che possono beneficiare delle predette deroghe e la procedure da seguire per l’attivazione si consulti la pagina del Ministero della Salute.