Si informa che, in base all’ordinanza del Ministro della Salute del 22 ottobre 2021, a partire dal 26 ottobre e fino al 15 dicembre 2021 l’India è inserita tra gli stati dell’Elenco E dell’allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.
L’ingresso in Italia dall’India non necessita pertanto di autorizzazione da parte del Ministero della Salute. Esso è consentito solo per i seguenti motivi:
- lavoro;
- salute;
- studio;
- assoluta urgenza;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
L’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito in India nei 14 giorni precedenti, è comunque consentito:
- ai cittadini italiani/UE/Schengen e ai loro familiari nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari;
- alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile, anche se non conviventi, con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner in Italia;
- ad atleti, giudici e commissari di gara, rappresentati della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, se riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP).
L’ingresso in Italia dall’India per motivi di turismo non è consentito.
Per l’ingresso in Italia dall’India è obbligatorio adempiere:
- alla compilazione del Passenger Locator Form prima dell’ingresso in Italia;
- al test con tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo (i minori di età inferiore ai sei anni sono esentati);
- alla comunicazione immediata del proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio (si veda questa pagina);
- al trasferimento presso la propria destinazione esclusivamente con mezzo privato;
- all’isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per dieci giorni;
- all’ulteriore test con tampone molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario di dieci giorni.
Purché non insorgano sintomi di COVID-19, chi entra in Italia dall’India può beneficiare di specifiche deroghe alle seguenti misure di prevenzione:
- deroga al tampone eseguito entro le 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia, dall’isolamento fiduciario e dal tampone di fine isolamento;
- deroga all’isolamento fiduciario e dal tampone di fine isolamento.
Per l’attivazione delle deroghe descritte ai punti 1 e 2 è sufficiente la compilazione di un’autodichiarazione. Per l’elenco delle categorie che possono beneficiare delle predette deroghe e la procedure da seguire per l’attivazione si consulti la pagina del Ministero della Salute.